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Art. 7a Identitas SA 18
1 Identitas SA gestisce il sistema d’informazione concernente i dati sugli animali (banca dati sul traffico di animali) di cui all’articolo 45b. 2 Al fine di garantire la sorveglianza del traffico di animali e della salute degli animali, la Confederazione partecipa a Identitas SA. Ne detiene la maggioranza del capitale azionario. 3 Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi strategici di Identitas SA. Può proporre all’assemblea generale rappresentanti della Confederazione per l’elezione in seno al consiglio d’amministrazione. 4 Il consiglio d’amministrazione di Identitas SA provvede all’attuazione degli obiettivi strategici. Riferisce ogni anno al Consiglio federale sul raggiungimento di tali obiettivi e mette a disposizione le informazioni necessarie alla relativa verifica. 5 La gestione della banca dati sul traffico di animali è il compito centrale di Identitas SA. 6 Il Consiglio federale può delegare a Identitas SA ulteriori compiti necessari per l’attuazione di misure e per la gestione di dati nei settori della salute degli animali, della protezione degli animali e della sicurezza delle derrate alimentari, a condizione che tali compiti siano strettamente connessi con il compito centrale di Identitas SA. Esso disciplina l’assunzione dei costi. 7 Identitas SA può fornire prestazioni commerciali a terzi, a condizione che queste non compromettano l’adempimento dei compiti federali. Per le sue prestazioni commerciali fissa prezzi di mercato e imposta la contabilità aziendale in modo tale da poter documentare i costi e i ricavi delle singole prestazioni. Il sovvenzionamento indiretto delle prestazioni commerciali non è consentito. 18 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021, cpv. 1 e 5-7 dal 1° gen. 2022 (RU 2020 5749; 2021 680; FF 2019 3451). |