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Art. 9a Epizoozie fortemente contagiose 20
1 Se uno o diversi animali di un effettivo sono colpiti da un’epizoozia fortemente contagiosa, tutti gli animali dell’effettivo che sono sensibili all’epizoozia devono, per principio, essere immediatamente abbattuti e eliminati. 2 Il Consiglio federale stabilisce:
20Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609). |