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Art. 31a Finanziamento di programmi di lotta contro le epizoozie 68
1 Il Consiglio federale può prevedere che sia temporaneamente riscossa una tassa dai detentori di animali per finanziare programmi di lotta contro le epizoozie. 2 Esso disciplina la tassa per ogni singolo programma, nonché l’indennità per le prestazioni fornite da terzi nell’ambito dello stesso; definisce segnatamente i costi computabili, l’importo della tassa e la durata della sua riscossione, nonché l’importo dell’indennità per le prestazioni di terzi. 3 Nel definire la parte dei costi coperta dalla tassa e quella assunta dai Cantoni tiene conto dei benefici del programma per la salute degli animali, la salute pubblica e l’economia. 4 L’USAV riscuote la tassa; a tal fine può far capo a terzi. 68 Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259). |