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Art. 45b Banca dati sul traffico di animali
1 Per la sorveglianza del traffico di animali e della salute degli animali è gestita una banca dati sul traffico di animali. 2 La banca dati sul traffico di animali contiene i dati sugli animali e sul traffico di animali secondo gli articoli 14, 15a e 16. 3 La gestione della banca dati sul traffico di animali è finanziata per il tramite degli emolumenti versati dai detentori di animali e da altre persone tenute al versamento di emolumenti. Il Consiglio federale determina l’importo degli emolumenti e chi è tenuto a versarli. 4 I Cantoni sono autorizzati a utilizzare il sistema d’informazione di cui all’articolo 45c capoverso 1 lettera a per i propri compiti d’esecuzione nei settori della salute degli animali, della protezione degli animali e della sicurezza delle derrate alimentari. Gli accessi in linea a dati cantonali sono disciplinati dal diritto cantonale. |