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Art. 53a Recepimento di prescrizioni e di norme internazionali armonizzate 116
1 Nell’emanare disposizioni, il Consiglio federale tiene conto di direttive, raccomandazioni, prescrizioni e norme tecniche armonizzate a livello internazionale. 2 Nell’ambito della presente legge, il Consiglio federale può dichiarare applicabili determinate prescrizioni e norme tecniche armonizzate sul piano internazionale. Può autorizzare l’Ufficio federale di veterinaria ad adeguare aspetti tecnici d’importanza minore alle prescrizioni e norme dichiarate applicabili. 3 Il Consiglio federale può eccezionalmente stabilire una modalità di pubblicazione particolare delle prescrizioni e norme dichiarate applicabili e decidere di rinunciare alla traduzione nelle lingue ufficiali. 116 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal giu. 2008 (RU 2008 2269; FF 2006 5015). |