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Art. 10a Misure preparatorie 31
Il Consiglio federale, d’intesa con i Cantoni, stabilisce il numero e il genere degli specialisti e degli impianti (veicoli stagni, macelli, impianti di eliminazione, impianti di disinfezione ecc.) di cui devono disporre i Cantoni per la lotta contro le epizoozie fortemente contagiose. 31Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1980 (RU 1980 1776; FF 1980 I 469). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259). |
