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Art. 10b Limitazione del commercio delle derrate alimentari 32
Il Consiglio federale può limitare il commercio delle derrate alimentari per motivi inerenti alla polizia delle epizoozie. Può affidare il controllo agli organi del controllo delle derrate alimentari. 32Introdotto dall’art. 59 n. 2 della LF del 9 ott. 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 19951469; FF 1989I 741). |
