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Art. 11a
1 I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. 2 La Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, versare aiuti finanziari ai servizi di sanità animale. 3 Gli aiuti finanziari sono versati soltanto se i servizi di sanità animale forniscono prestazioni proprie adeguate. Sono versati sulla base di convenzioni sulle prestazioni. 4 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni:
5 Può prevedere che le persone che fanno capo alle prestazioni dei servizi di sanità animale siano tenute a versare contributi adeguati. |