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Art. 13 Controllo del traffico di animali 36
1 Il traffico di animali sottostà al controllo di polizia epizootica. 2 Il detentore di animali ha l’obbligo di informare gli organi incaricati dell’esecuzione delle normative sulle epizoozie, sulle derrate alimentari e sull’agricoltura in merito alla provenienza e alla destinazione degli animali. 36 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1347; FF 1996 IV 1). |