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Art. 15a Registrazione del traffico di animali 41
1 Il traffico di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina è registrato nella banca dati sul traffico di animali. 2 I detentori di animali sono tenuti a registrare nella banca dati sul traffico di animali tutti gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi. 41 Introdotto dal n. I della LF del 26 giu. 1998 (RU 1999 1347; FF 1996 IV 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 20205749; 2021 680; FF 2019 3451). |