|
Art. 20 Commercio del bestiame 46
1 Il Consiglio federalepuò emanare prescrizioni di polizia delle epizoozie per evitare la propagazione di epizoozie nell’esercizio della professione, segnatamente nel commercio professionale del bestiame. 2 Per commercio professionale del bestiame ai sensi del capoverso 1 s’intende qualsiasi compera, vendita, permuta e mediazione di carattere professionale di animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina. L’acquisto di tali animali da parte di macellai allo scopo della macellazione nella propria azienda è parimenti considerato commercio professionale di bestiame. Non sono considerati commercio professionale di bestiame i cambi ordinari del bestiame nella gestione di un’azienda agricola, alpestre o da ingrasso come pure la vendita del proprio bestiame da allevamento o da ingrasso.47 3 Il Consiglio federale disciplina le condizioni per l’esercizio della professione di commerciante di bestiame e la sorveglianza del commercio del bestiame. 46 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4237; FF 2002 4208). 47 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20082269, 2013943; FF 2006 5815). |