Art. 25 Visita veterinaria d’ufficio 55
1 Il Consiglio federale stabilisce quali animali, prodotti animali e sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici devono essere sottoposti alla visita veterinaria d’ufficio all’importazione, all’esportazione o al transito. 2 Se non adempiono le condizioni per l’importazione, l’esportazione o il transito, gli animali, i prodotti animali e le sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici sono respinti. 3 Se un respingimento non è possibile o dovesse comportare il rischio di una propagazione di un’epizoozia, l’autorità competente può ordinare l’uccisione di animali e la confisca di prodotti animali e di sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici.56 55 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2269; FF 2006 5015). 56 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259). |