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Art. 3 Organizzazione cantonale, veterinario cantonale, veterinari ufficiali e non ufficiali
I Cantoni organizzano direttamente il servizio cantonale e locale di polizia delle epizoozie, fatti salvi l’articolo 5 e le seguenti disposizioni:6
6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259). 7 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259). |
