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Art. 36 Stima degli animali, importo della indennità e utilizzazione
1 In funzione del calcolo delle indennità per perdita di animali, è effettuata, di regola, una stima degli animali o degli effettivi. L’USAV emana direttive. Il Consiglio federale può stabilire importi massimi. 2 I Cantoni calcolano le indennità in modo che, computato il ricavo dell’utilizzazione delle parti idonee, il proprietario riceva almeno il 60 per cento e al massimo il 90 per cento del valore di stima. Entro questi limiti, le indennità sono stabilite definitivamente dai Cantoni, tenendo conto del capoverso 1. 3 Le indennità sono stabilite in una procedura amministrativa semplice e gratuita per il proprietario. 4 L’USAV, d’intesa con i Cantoni, stabilisce come e a quali condizioni le parti idonee di animali morti o macellati sono utilizzabili. |