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Art. 3a Commissioni d’esame 89
1 Il Consiglio federale può nominare commissioni d’esame incaricate di far sostenere gli esami:10
2 Le commissioni d’esame notificano i risultati degli esami mediante decisione formale.13 3Il Consiglio federale può delegare ai Cantoni la competenza di organizzare gli esami per le persone che svolgono funzioni nell’ambito dell’esecuzione della presente legge o della legge del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari.14 8 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2269; FF 2006 5015). 9 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259). 10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259). 11 Nuovo testo giusta l’all. n. II 7 della L del 20 giu. 2014 sulle derrate alimentari, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 249; FF 2011 5017). 13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259). 14 Nuovo testo giusta l’all. n. II 7 della L del 20 giu. 2014 sulle derrate alimentari, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 249; FF 2011 5017). |