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Art. 45c Altri sistemi d’informazione: gestione e finanziamento
1 L’USAV gestisce altri sistemi d’informazione per sostenere l’esecuzione della legislazione nei settori della salute degli animali, della protezione degli animali e della sicurezza delle derrate alimentari nonché per valutare i dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione, in particolare:
2 I sistemi d’informazione di cui al capoverso 1 sono parte del sistema d’informazione centrale lungo la filiera alimentare comune all’UFAG e all’USAV, finalizzato a garantire la sicurezza delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali nonché una produzione primaria ineccepibile. 3 I costi di gestione del sistema d’informazione di cui al capoverso 1 lettera a sono sostenuti in ragione di un terzo dalla Confederazione e di due terzi dai Cantoni. I contributi dei singoli Cantoni sono calcolati in base al numero di licenze che consentono l’accesso al sistema d’informazione. 4 Il Consiglio federale disciplina l’assunzione dei costi per gli altri sistemi d’informazione; in particolare può prevedere che i Cantoni contribuiscano finanziariamente ai sistemi d’informazione che utilizzano per i loro compiti d’esecuzione. |
