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Art. 45d Altri sistemi d’informazione: contenuto e trattamento dei dati
1 I sistemi d’informazione di cui all’articolo 45c capoverso 1 lettere a e b contengono dati personali, compresi dati sui provvedimenti amministrativi e sulle sanzioni penali. 2 Nell’ambito dei loro compiti legali, le persone e i servizi indicati di seguito possono trattare i dati in linea nei sistemi d’informazione di cui all’articolo 45ccapoverso 1 lettere a e b:
3 Il Consiglio federale può prevedere che altri servizi federali, nell’ambito dei loro compiti legali, possano richiamare in linea i dati registrati nei sistemi d’informazione di cui all’articolo 45c capoverso 1 lettere a e b. 4 I Cantoni sono autorizzati a utilizzare il sistema d’informazione di cui all’articolo 45c capoverso 1 lettera a per i propri compiti d’esecuzione nei settori della salute degli animali, della protezione degli animali e della sicurezza delle derrate alimentari. Gli accessi in linea a dati cantonali sono disciplinati dal diritto cantonale. 92 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). |
