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Art. 47 Contravvenzioni e delitti 95
1 Sempre che non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale96, è punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque viola intenzionalmente le disposizioni degli articoli 10–12, 20, 24, 25 e 27. 2 Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria. 3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 20 000 franchi. 95 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5749; FF 2019 3451). |