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Art. 52 Perseguimento penale 103
1 Il perseguimento e il giudizio dei reati spettano ai Cantoni. 2 L’USAV persegue e giudica le infrazioni commesse all’atto dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e di prodotti animali accertate presso i posti d’ispezione frontalieri riconosciuti. Se vi è simultaneamente un’infrazione alla legge del 18 marzo 2005104 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009105 sull’IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall’UDSC.106 3 Se in caso di importazione, transito ed esportazione di animali e di prodotti animali al di fuori dei posti d’ispezione frontalieri riconosciuti vi è simultaneamente un’infrazione alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009 sull’IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall’UDSC.107 4 Se un’infrazione costituisce simultaneamente un’infrazione secondo il capoverso 1, 2 o 3 e un’infrazione alla legge federale del 16 marzo 2012108 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, alla legge federale del 16 dicembre 2005109 sulla protezione degli animali, alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, alla legge del 12 giugno 2009 sull’IVA, alla legge del 20 giugno 2014110 sulle derrate alimentari, alla legge del 20 giugno 1986111 sulla caccia o alla legge federale del 21 giugno 1991112 sulla pesca, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l’infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.113 103 Nuovo testo giusta l’all. 2 della LF del 16 mar. 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 3095; FF 20116219). 106 Nuovo testo giusta il n. I 34 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743). 107 Nuovo testo giusta il n. I 34 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743). 113 Nuovo testo giusta l’all. n. II 7 della L del 20 giu. 2014 sulle derrate alimentari, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 249; FF 2011 5017). |
