|
Art. 53 Competenze del Consiglio federale
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive della presente legge.114 1bis Il Consiglio federale disciplina la formazione e la formazione continua delle persone che svolgono funzioni nell’ambito dell’esecuzione della presente legge.115 2 Il Consiglio federale vigila sull’esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni. 3 Il Consiglio federale può obbligare i Cantoni a informare la Confederazione sulle misure esecutive adottate e sui risultati dei controlli e degli esami effettuati.116 114 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259). 115 Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2012 (RU 2013 907; FF 2011 6259). Nuovo testo giusta l’all. n. 41 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). 116 Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259). |