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Art. 54 Esecuzione
1 L’esecuzione della presente legge spetta ai Cantoni, nella misura in cui questa o le prescrizioni del Consiglio federale non prevedano deroghe; per quanto concerne l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e di prodotti animali presso i posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, essa spetta alla Confederazione.119 1bis Se sono accertate violazioni delle prescrizioni della presente legge, le autorità competenti per l’esecuzione sporgono denuncia penale.120 1ter Nei casi poco gravi, l’autorità competente per l’esecuzione può rinunciare a sporgere denuncia penale.121 2 Nessun Cantone può prendere provvedimenti riguardanti il traffico con altri Cantoni senza il consenso del Dipartimento federale dell’interno (DFI)122. 119 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259). 120 Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259). 121 Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259). 122 Nuova espr. giusta il n. I 29 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. |
