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Art. 56 Tasse
1 Il Consiglio federale stabilisce le tasse per gli esami, le visite, le autorizzazioni e i controlli effettuati al confine e nel Paese. 2 Le tasse riscosse per le visite degli animali, della carne e di altre materie animali al confine e per l’esame di prodotti conformemente all’articolo 27 capoverso 3 sono destinate a coprire le spese cagionate alla Confederazione dall’applicazione della presente legge. 3 I Cantoni riscuotono tasse per i controlli ai fini della sorveglianza dell’effettivo del bestiame svizzero (art. 57 cpv. 3 lett. c), i quali abbiano dato adito a contestazioni.124 124 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4237; FF 2003 3930). |