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Art. 57a Indennità per l’esecuzione del programma nazionale di sorveglianza 134
1 Per le prestazioni di cui all’articolo 57 capoversi 3 lettera c e 4 i Cantoni sono indennizzati con un importo forfettario a parziale copertura dei costi per l’esecuzione del programma nazionale di sorveglianza. 2 L’indennità è versata entro i limiti dei crediti stanziati. Il Consiglio federale stabilisce i criteri di ripartizione delle indennità tra i singoli Cantoni e determina la procedura per il versamento. 134 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021, il cpv. 2 dal 1° nov. 2022 (RU 2020 5749; 2022 486; FF 2019 3451). |
