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Art. 7 Collaborazione di organizzazioni
1 Il Consiglio federale e i Cantoni possono invitare talune organizzazioni a collaborare all’esecuzione della e delle prescrizioni emanate in virtù di essa. 2 La collaborazione delle organizzazioni soggiace alla vigilanza dello Stato. Le loro competenze sono determinate dall’autorità. A questa, rendono conto della propria attività nell’assolvimento dei compiti loro affidati dallo Stato. 3 La responsabilità degli organi e degli impiegati di queste organizzazioni è retta dalla legislazione federale su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali, in quanto non sia regolata dal Cantone stesso. |
