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Art. 8 Controlli
1 Gli organi di polizia delle epizoozie, nell’esercizio delle loro funzioni, hanno accesso alle aziende, ai locali, agli impianti, ai veicoli, agli oggetti e agli animali, in quanto sia necessario per l’esecuzione della presente legge e delle prescrizioni emanate in virtù di essa. 2 Nell’esercizio delle loro funzioni, essi hanno qualità di funzionari della polizia giudiziaria. |