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Art. 66 Principi
1La contabilità delle imprese ferroviarie è retta dalla sezione 7 della legge del 20 marzo 20092 sul trasporto di viaggiatori, fatte salve le disposizioni della presente legge. 2Nel bilancio e nel conto investimenti, l'impresa ferroviaria deve separare il settore dell'infrastruttura dagli altri settori. 3Nel conto economico l'impresa ferroviaria tiene un conto settoriale per l'infrastruttura. 1 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457). |
