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Art. 17c Valutazione degli aspetti rilevanti per la sicurezza
1Nelle procedure di autorizzazione l’UFT valuta gli aspetti rilevanti per la sicurezza in funzione dei rischi, sulla scorta di perizie di sicurezza o mediante controlli per campionatura. 2L’UFT stabilisce i punti per i quali il richiedente deve produrre perizie di sicurezza. 1 Introdotto dal n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823). |