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Art. 23d Ristrutturazione e rinnovo di sottosistemi
1Per ristrutturazione s’intendono i lavori di modifica di un sottosistema che ne migliorano le prestazioni. Per rinnovo s’intendono i lavori di sostituzione di un sottosistema che non ne modificano le prestazioni. 2I sottosistemi ristrutturati possono essere messi in esercizio soltanto se l’UFT ha rilasciato una nuova autorizzazione d’esercizio. 3Se un sottosistema è rinnovato, l’UFT decide nel singolo caso se per la messa in esercizio è necessaria una nuova autorizzazione d’esercizio. |