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Art. 31 Incroci con altri impianti
1L’articolo 24 è applicabile per analogia agli incroci di una ferrovia con corsi d’acqua pubblici o privati, impianti di trasmissione, teleferiche, condutture e altri simili impianti. 2Le spese di costruzione, di manutenzione e di rinnovamento cagionate dall’esecuzione di un nuovo incrocio o dalla modificazione di un incrocio già esistente, come pure da tutte le misure temporanee o permanenti destinate a prevenire danni nei luoghi d’incrocio sono sopportate dal committente. L’impresa ferroviaria può esigere una equa indennità per l’uso della sua proprietà a vantaggio di impianti privati. Gli articoli 25 capoverso 2, e 26 capoverso 3 sono applicabili per analogia agli incroci con impianti pubblici. 3È riservata la legislazione federale concernente gli incroci di impianti elettrici. |