|
Art. 35 Raccordo con altre imprese di trasporti pubblici
L’articolo 34 capoverso 1 lettera a e capoverso 2 si applica per analogia al raccordo tra ferrovie e altre imprese di trasporti pubblici. 1 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457). |