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Art. 37 Assunzione di compiti preminenti su incarico dell’UFT
1L’UFT può incaricare i gestori dell’infrastruttura o terzi di assumere compiti preminenti per il trasporto ferroviario o per l’insieme dei trasporti pubblici (compiti sistemici) se ciò consente di migliorare l’efficienza o l’interoperabilità, di offrire soluzioni uniformi per la clientela o di garantire una sana evoluzione della concorrenza nel traffico ferroviario. 2L’UFT e gli incaricati disciplinano in una convenzione scritta contenuti e portata del compito sistemico. Convengono in particolare:
3L’UFT pubblica la convenzione. L’articolo 7 LTras2 è applicabile. 4I costi non coperti pianificati per l’adempimento dei compiti sistemici delegati sono finanziati dal fondo di cui all’articolo 1 della legge del 21 giugno 20133 sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria. 5Gli incaricati e tutte le imprese interessate disciplinano in una convenzione scritta i compiti sistemici delegati, la consultazione reciproca e la ripartizione dei costi. Le imprese sono tenute a collaborare. Sono periodicamente informate e adeguatamente coinvolte nell’ulteriore sviluppo. 6Gli incaricati assicurano l’adempimento non discriminatorio dei compiti sistemici. 7L’incarico di assumere compiti sistemici secondo il presente articolo non costituisce una commessa pubblica ai sensi della LAPub4. Non è impugnabile. 8L’articolo 10a LPD5 è applicabile. 1 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711). |