1L’infrastruttura comprende tutte le costruzioni, tutti gli impianti e tutte le installazioni che devono essere utilizzati in comune nell’ambito dell’accesso alla rete, in particolare:
- a.
- la via di corsa;
- b.
- gli impianti di alimentazione elettrica, segnatamente le sottostazioni e i raddrizzatori;
- c.
- gli impianti di sicurezza;
- d.
- le installazioni per il pubblico;
- e.
- le stazioni di smistamento e gli impianti per ricevere e formare i treni;
- f.
- gli impianti di carico pubblici, consistenti in binari e aree di carico, in cui le merci possono essere trasbordate autonomamente e indipendentemente (impianti di carico e scarico);
- g.
- i locomotori di smistamento nelle stazioni di smistamento;
- h.
- gli edifici di servizio e i locali necessari per la manutenzione e l’esercizio dell’infrastruttura secondo le lettere a–g.
2L’infrastruttura può inoltre comprendere le costruzioni, gli impianti e le installazioni che sono legati all’esercizio dell’infrastruttura ma non sono oggetto dell’accesso alla rete. Vi rientrano in particolare:
- a.
- gli impianti per la manutenzione giornaliera del materiale rotabile;
- b.
- le centrali elettriche e gli elettrodotti;
- c.
- le installazioni di vendita;
- d.
- i locali per servizi accessori;
- e.
- i locali di servizio per le imprese di trasporto ferroviarie;
- f.
- gli alloggi di servizio;
- g.
- le gru e le altre apparecchiature di trasbordo negli impianti di carico e scarico;
- h.
- gli impianti di trasbordo per il trasporto di merci, compresi i binari per gru e di carico.
3Fanno parte delle ferrovie ai sensi della presente legge, ma non dell’infrastruttura:
- a.
- i binari e gli edifici per la manutenzione del materiale rotabile (impianti per la manutenzione e officine);
- b.
- i binari e gli edifici per lo stazionamento a lungo termine del materiale rotabile (impianti di stazionamento);
- c.
- i binari ubicati in cantieri ferroviari o utilizzati per l’accesso a tali cantieri (binari di cantiere).
4Non fa parte dell’infrastruttura nemmeno la fornitura di prestazioni di trasporto nel traffico merci e viaggiatori.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. II 3 della L del 25 set. 2015 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1845; FF 2014 3253).