Art. 9i Consiglio d’amministrazione: compiti
Il consiglio d’amministrazione ha i compiti seguenti: - a.
- fissa gli obiettivi strategici del Servizio di assegnazione delle tracce, li sottopone per approvazione al Consiglio federale, ne assicura l’attuazione e riferisce annualmente al Consiglio federale sul loro raggiungimento;
- b.
- emana il regolamento di organizzazione;
- c.
- prende i provvedimenti necessari per tutelare gli interessi del Servizio di assegnazione delle tracce e per prevenire conflitti d’interessi;
- d.
- emana l’ordinanza sul personale e la sottopone per approvazione al Consiglio federale;
- e.
- decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro del direttore; la costituzione e la risoluzione del rapporto di lavoro del direttore sono subordinate all’approvazione del Consiglio federale;
- f.
- decide, su proposta del direttore, in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione dei rapporti di lavoro degli altri membri della direzione;
- g.
- vigila sull’operato della direzione;
- h.
- rappresenta il Servizio di assegnazione delle tracce in qualità di parte contraente ai sensi dell’articolo 32d capoverso 2 terzo periodo della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale (LPers);
- i.
- adotta il preventivo e chiede al Consiglio federale le indennità della Confederazione secondo l’articolo 9o capoverso 1 lettera b;
- j.
- provvede a istituire un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi adeguato al Servizio di assegnazione delle tracce;
- k.
- redige e adotta la relazione sulla gestione per ogni esercizio; sottopone per approvazione al Consiglio federale la relazione sulla gestione riveduta e nel contempo gli presenta una proposta di discarico e di impiego degli utili; pubblica la relazione sulla gestione dopo l’approvazione.
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