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Art. 40a Organizzazione
1La ComFerr è una commissione extraparlamentare secondo l’articolo 57a della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. È indipendente e decide senza istruzioni del Consiglio federale o di autorità amministrative. È aggregata sul piano amministrativo al DATEC. 2La ComFerr è composta di almeno cinque e al massimo sette membri; il Consiglio federale nomina i membri e designa il presidente e il vicepresidente. 3I membri sono esperti indipendenti. Non possono in particolare essere impiegati di imprese ferroviarie, né appartenere a loro organi né essere legati a tali imprese da contratti inerenti alla prestazione di servizi. 4La ComFerr emana un regolamento sulla propria organizzazione e gestione (regolamento interno) e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale. 1 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998 (RU 1998 2835; FF 1997 I 809). Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711). |