Legge federale
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Art. 17b Manutenzione dei veicoli 87
1 È responsabile della manutenzione del veicolo la persona iscritta come tale nel registro dei veicoli immatricolati in Svizzera. 2 Se il veicolo non è registrato o se nel registro non è indicato un responsabile della manutenzione, tale responsabilità incombe al detentore o, a titolo sussidiario, alla persona che ha il potere di disporre effettivamente del veicolo. 3 Il Consiglio federale può stabilire i requisiti che devono adempiere le persone responsabili della manutenzione e le persone incaricate della manutenzione. 87 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457). Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823). |