Legge federale
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Art. 18d Consultazione, pubblicazione e deposito dei piani 102
1 L’autorità competente per l’approvazione dei piani trasmette la domanda ai Cantoni interessati, invitandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere prorogato. 2 La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni. 3 ...103 102 Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 1982 (RU 1984 1429; FF 1981 I 313). Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). 103 Abrogato dall’all. n. 13 della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031). |