Legge federale
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Art. 18r Effetti 138
1 Entro gli allineamenti, come anche fra un allineamento e un impianto ferroviario non può essere eseguita alcuna trasformazione o altro intervento contrari allo scopo dell’allineamento. Sono eccettuati i provvedimenti presi per la manutenzione degli immobili o per l’eliminazione di pericoli e di effetti nocivi. In casi eccezionali, possono essere autorizzati ulteriori provvedimenti, se il proprietario rinuncia a qualsiasi successiva indennità per il plusvalore. 2 Nell’interno degli allineamenti fissati o previsti possono aver luogo atti preparatori. L’articolo 15 della LEspr139 è applicabile per analogia. 138Originario art. 18f.Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 1982, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1429; FF 1981 I 313). 139RS 711 |