1 Se consente di assicurare i diritti reali necessari a un progetto e se non avviene volontariamente, la ricomposizione particellare dev’essere ordinata su domanda dell’autorità competente per l’approvazione dei piani entro un termine da essa fissato in virtù del diritto cantonale. Se tale termine non è osservato, si effettua la procedura ordinaria con espropriazioni.
2 Nella procedura di ricomposizione particellare:
- a.
- possono essere inseriti fondi dell’impresa ferroviaria;
- b.
- può essere ridotta la superficie dei fondi inclusa nella procedura;
- c.
- possono essere computati i plusvalori da bonifiche fondiarie rese necessarie dalla costruzione ferroviaria;
- d.
- l’impresa ferroviaria può essere anticipatamente immessa in possesso;
- e.
- possono essere presi altri provvedimenti di diritto cantonale.
3 Il terreno ceduto all’impresa ferroviaria per i suoi bisogni mediante riduzioni di superficie è bonificato all’impresa di ricomposizione particellare, al valore venale.
4 Se il diritto cantonale non prevede una procedura particolare, si applica la procedura di rilottizzazione delle aree edificabili rispettivamente di raggruppamento dei fondi e delle foreste; la zona di rilottizzazione e il perimetro possono essere limitati al conseguimento dello scopo della ricomposizione particellare per la costruzione ferroviaria.
5 Alla costruzione ferroviaria sono addebitati i costi supplementari che ha provocato. Se la ricomposizione particellare deve essere eseguita esclusivamente a causa della costruzione ferroviaria, l’impresa ferroviaria sopporta integralmente le spese.
149 Introdotto dal n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
150 Abrogata dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).