Legge federale
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Art. 23c Sottosistemi 161
1 L’impresa di trasporto ferroviario può mettere in esercizio sottosistemi destinati all’impiego nel traffico interoperabile soltanto se l’UFT ha rilasciato un’autorizzazione d’esercizio. 2 L’UFT rilascia l’autorizzazione d’esercizio se l’impresa ha fornito la prova in merito alla sicurezza e se il sottosistema, comprese le sue interfacce, soddisfa i requisiti essenziali, le disposizioni tecniche d’esecuzione e le altre prescrizioni determinanti. 3 L’UFT può procedere ad altre verifiche. A tal fine l’impresa mette gratuitamente a disposizione il personale, il materiale e i documenti occorrenti; fornisce inoltre le informazioni necessarie. 4 Il Consiglio federale stabilisce i documenti necessari per fornire la prova in merito alla sicurezza. 161 Vedi anche la disp. trans. della mod. del 16 mar. 2012 alla fine del presente testo. |