Legge federale
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Art. 23d Ristrutturazione e rinnovo di sottosistemi
1 Per ristrutturazione s’intendono i lavori di modifica di un sottosistema che ne migliorano le prestazioni. Per rinnovo s’intendono i lavori di sostituzione di un sottosistema che non ne modificano le prestazioni. 2 I sottosistemi ristrutturati possono essere messi in esercizio soltanto se l’UFT ha rilasciato una nuova autorizzazione d’esercizio. 3 Se un sottosistema è rinnovato, l’UFT decide nel singolo caso se per la messa in esercizio è necessaria una nuova autorizzazione d’esercizio. |