Legge federale
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Art. 23f Competenze
1 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti essenziali e le disposizioni tecniche d’esecuzione per i sottosistemi e i componenti di interoperabilità; a tal fine tiene conto del diritto internazionale. 2 D’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia, l’UFT definisce le norme tecniche idonee ad attuare i requisiti essenziali e le disposizioni tecniche d’esecuzione. Per quanto possibile designa norme armonizzate a livello internazionale. 3 L’UFT decide quali disposizioni si applicano a complemento delle disposizioni tecniche d’esecuzione e stabilisce le eccezioni alla loro applicazione; a tal fine tiene conto del diritto internazionale. 4 Il Consiglio federale può concludere con Stati esteri od organismi internazionali accordi sulla cooperazione nell’ambito dell’elaborazione e dell’applicazione di prescrizioni e norme internazionali. |