Legge federale
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Art. 34 Raccordo dal profilo tecnico e dell’esercizio 176
1 Ogni impresa ferroviaria è tenuta a concedere il raccordo dal profilo tecnico e dal profilo dell’esercizio a un’altra ferrovia in modo che:
2 Le imprese disciplinano per scritto in una convenzione l’utilizzazione in comune di costruzioni, impianti e installazioni e le prestazioni reciproche, per quanto esse non facciano parte dell’accesso alla rete. 176 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457). |