Legge federale
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Art. 40aquater Fornitura di dati e obbligo di fornire informazioni 209
1 Nell’ambito della vigilanza sul mercato la ComFerr è autorizzata a rilevare i dati necessari presso le imprese ferroviarie e a trattarli. Le imprese ferroviarie forniscono le informazioni necessarie per la statistica ufficiale dei trasporti e gli altri documenti di cui la ComFerr necessita per adempiere i suoi compiti. 2 I servizi della Confederazione e dei Cantoni sono tenuti a collaborare agli accertamenti della ComFerr e a fornirle i documenti necessari. 209 Introdotto dall’all. n. II 3 della L del 25 set. 2015 sul trasporto di merci (RU 2016 1845; FF 2014 3253). Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711). |
