Legge federale
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Art. 8d Rilascio e rinnovo dell’autorizzazione di accesso alla rete 34
1 L’UFT rilascia l’autorizzazione di accesso alla rete se l’impresa di trasporto ferroviario:
2 L’autorizzazione è rilasciata per dieci anni al massimo. Può essere rinnovata. 3 Se il riconoscimento reciproco è convenuto con altri Stati, le autorizzazioni rilasciate da questi Stati sono valide anche in Svizzera. 34 Introdotto dal n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823). |