Legge federale
|
Art. 9c Prezzo di traccia 46
1 I gestori dell’infrastruttura hanno diritto a un compenso per l’utilizzazione della loro infrastruttura (prezzo di traccia). 2 Le imprese interessate disciplinano in una convenzione i dettagli del diritto di accesso. Se non trovano un accordo, decide la Commissione del trasporto ferroviario (ComFerr). 3 Il prezzo di traccia è stabilito in modo non discriminatorio. Copre almeno i costi marginali causati normalmente da una tratta moderna; l’UFT fissa questi costi per ogni categoria di tratta. 4 Il prezzo di traccia è stabilito tenendo conto in particolare dei diversi costi esistenti sulla rete, dell’impatto ambientale dei veicoli e della domanda. 5 Nel trasporto regolare di viaggiatori, il prezzo di traccia corrisponde ai costi marginali fissati dall’UFT per la categoria di tratta e alla quota sui proventi del trasporto fissata dall’autorità concedente. 6 Il Consiglio federale stabilisce i principi per il calcolo del prezzo di traccia e ne disciplina la pubblicazione. Assicura che i prezzi di traccia siano uguali sulle tratte comparabili e che le capacità ferroviarie siano sfruttate in modo ottimale. 46 Originario art. 9b. Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998 (RU 1998 2835; FF 1997 I 809). Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711). |