1 Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2835; FF 1997 I 809).
Art. 14aObbligo di notifica e di collaborazione 63
1 Le imprese ferroviarie devono comunicare senza indugio all’UFT gli infortuni e gli incidenti gravi nell’esercizio delle ferrovie.
2 Devono in ogni momento fornire all’UFT le informazioni e i documenti necessari. Devono inoltre concedere all’UFT libero accesso a tutte le parti degli impianti ferroviari e dei veicoli e coadiuvarlo a titolo gratuito nelle attività di esame e di controllo.
63 Introdotto dall’all. della LF del 1° ott. 2010 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 20153205; FF 20136175).