Legge federale
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Art. 15a Commissione d’inchiesta 65
1 Per svolgere le inchieste il Consiglio federale istituisce una commissione extraparlamentare d’inchiesta secondo gli articoli 57a–57g della legge federale del 21 marzo 199766 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. 2 La Commissione d’inchiesta si compone di almeno tre e al massimo cinque esperti indipendenti. 3 La Commissione d’inchiesta è indipendente dalle autorità amministrative e dispone di una propria segreteria. È amministrativamente aggregata al DATEC. 4 Il Consiglio federale disciplina l’organizzazione della Commissione d’inchiesta. Può accorparla con la Commissione d’inchiesta di cui all’articolo 25 della legge federale del 21 dicembre 194867 sulla navigazione aerea. 65 Introdotto dall’all. della LF del 1° ott. 2010 (RU 2011 11194573; FF 2009 4263). Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401). |