Legge federale
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Art. 35a Stazioni di interscambio 177
1 Nel caso di progetti concernenti stazioni con offerte che presentano diverse funzioni di collegamento od offerte di più imprese ferroviarie o di diversi vettori di trasporto, gli enti pubblici e le imprese di trasporto coinvolti disciplinano in una convenzione scritta la ripartizione dei costi di costruzione, esercizio e manutenzione. 2 La convenzione rispetta i principi seguenti:
3 In ogni caso, le parti partecipano inoltre ai costi nella misura in cui traggano altri vantaggi determinanti 177 Introdotto dal n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711). |