Legge federale
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Art. 37 Assunzione di compiti preminenti su incarico dell’UFT 180
1 L’UFT può incaricare i gestori dell’infrastruttura o terzi di assumere compiti preminenti per il trasporto ferroviario o per l’insieme dei trasporti pubblici (compiti sistemici) se ciò consente di migliorare l’efficienza o l’interoperabilità, di offrire soluzioni uniformi per la clientela o di garantire una sana evoluzione della concorrenza nel traffico ferroviario. 2 L’UFT e gli incaricati disciplinano in una convenzione scritta contenuti e portata del compito sistemico. Convengono in particolare:
3 L’UFT pubblica la convenzione. L’articolo 7 LTras181 è applicabile. 4 I costi non coperti pianificati per l’adempimento dei compiti sistemici delegati sono finanziati dal fondo di cui all’articolo 1 della legge del 21 giugno 2013182 sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria. 5 Gli incaricati e tutte le imprese interessate disciplinano in una convenzione scritta i compiti sistemici delegati, la consultazione reciproca e la ripartizione dei costi. Le imprese sono tenute a collaborare. Sono periodicamente informate e adeguatamente coinvolte nell’ulteriore sviluppo. 6 Gli incaricati assicurano l’adempimento non discriminatorio dei compiti sistemici. 7 L’incarico di assumere compiti sistemici secondo il presente articolo non costituisce una commessa pubblica ai sensi della LAPub183. Non è impugnabile. 8 L’articolo 9 LPD184 è applicabile.185 180 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711). 185 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 61 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |