1 Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2835; FF 1997 I 809).
Art. 48bProgramma di sviluppo strategico
1 L’infrastruttura è ampliata per fasi nell’ambito di un programma di sviluppo strategico.
2 La Confederazione aggiorna periodicamente il programma di sviluppo strategico d’intesa con i Cantoni delle rispettive regioni di pianificazione e con le imprese ferroviarie interessate.
3 Ogni quattro anni il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale un rapporto sullo stato dell’ampliamento, sui necessari adeguamenti del programma di sviluppo strategico e sulla successiva fase di ampliamento pianificata.